Art. 21.
(Tutela delle legittime sospensioni della prestazione).
1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di maternità, di paternità, di congedo parentale, di cura e di assistenza
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di familiari o personale e di svolgimento di attività di formazione continua e permanente, le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto di astenersi dalla prestazione, percependo, laddove previsto, il compenso o un'indennità previdenziale nella misura e per la durata stabilite dalla legge.